… E i daspati?!?

Lo tsunami che ha investito nei mesi scorsi la società rosanero, non ha proprio risparmiato nessuno, … dalla città di Palermo ai giocatori, dagli impiegati allo stadio ai venditori ambulanti …. passando ovviamente dai tifosi ed in particolare da quelli più facinorosi dei DASPATI (vedi articolo daspo-la-giustizia-che-non-c’è), che potrebbero vedersi annullare il loro provvedimento disciplinare (se questo non venisse nuovamente notificato e giustificato).

Come si legge sul sito de “il sole 24 ore” basta infatti il fallimento e la radiazione della società di calcio per azzerare i precedenti Daspo disposti nei confronti del tifoso irruente. Ne prende atto la Cassazione penale (sentenza 28 gennaio 2019 n.3972) che, occupandosi di un Daspo (Divieto accesso ai luoghi sportivi, legge 401/1989), considera così il tifoso sportivo “sensibile” all’assetto sociale della squadra.

Ma vediamo i fatti.

Un tifoso dell’Avellino aveva subìto l’allontanamento per quattro anni dalle partite interne ed esterne della squadra del cuore, con “obbligo di firma” presso la Questura in occasione di ogni incontro di campionato. Dopo tre anni, però, il tifoso aveva saltato una firma in Questura subendo così una condanna del giudice penale.

La Cassazione ha ASSOLTO il tifoso perché il Daspo riguardava le partite di una specifica società sportiva (Avellino calcio 12), che era fallita, radiata e sostituita da una nuova realtà (Unione sportiva Avellino Spa).

Con il fallimento, infatti, è mutato l’assetto societario con ripercussioni sul piano sportivo. Secondo la Cassazione, il Daspo è collegato non soltanto ai colori della squadra, ma anche all’assetto societario, con conseguenze sulla tifoserie. Anche se si ricostituisce, all’interno della comunità locale, un’altra società sportiva, si tratta in ogni caso di una nuova società, autonoma dalla precedente compagine.

Nell’ottica dei tifosi, secondo la Cassazione, a ogni cambio della dirigenza e della struttura sociale vanno rivisti i presupposti dei precedenti Daspo, perché la nuova società può avere diversi scopi sportivi e commerciali. I giudici, infatti, osservano che i vari indirizzi sportivi e commerciali delle società sportive sono a loro volta condizionati dal grado di ambizione sportiva di chi governa la società, con ampie ricadute sul tifo dei sostenitori. In altri termini, il tifo non deriva soltanto dal trasporto verso i colori locali o dall’antagonismo tra particolari squadre, ma riflette anche le scelte delle società.

Nella sentenza della Cassazione vi è quindi un’eco dei collegamenti tra squadre e investitori, con le relative maggioranze e impegni economici; del resto, la gestione delle squadre può avere anche interferenze geopolitiche (come tra il Qatar e il Paris Saint-Germain) che a loro volta hanno ricadute sul rapporto tra tifosi e governance societaria. In una scala diversa, la sensibilità dei tifosi emerge anche all’interno di realtà locali e fortemente caratterizzate, quando le squadre si identificano integralmente con il tessuto locale. Se questa immedesimazione avviene, e se la nuova società attrae totalmente la comunità locale con identiche passioni e impulsi (e rischio di disordini), il Questore potrebbe chiedere l’estensione del Daspo a suo tempo disposto, allargando il divieto di accesso anche alle partite della nuova società sportiva.

Ma senza questa estensione, basta il fallimento e la radiazione della società per azzerare i precedenti Daspo. Del resto, il divieto di accesso a manifestazioni sportive scatta anche per aggressività dei tifosi verso propri giocatori ritenuti negligenti, (Tar Milano 2839/2014 ), verso allenatori ritenuti inadeguatiTar Lecce 156/2015) e loro coniugi e parenti, superando quindi il mero antagonismo tra squadre o l’attaccamento ai propri colori.

Concludendo possiamo affermare quindi, che la sentenza del Tar verso il tifoso daspato dell’Avellino ha creato un PRECEDENTE, che fa decadere tutti i procedimenti disciplinari (sia con obbligo di firma che senza obbligo di firma) se quest’ultimo non venisse notificato ex-novo dal giudice (sempre in accordo con le norme della nuova società subentrante)

Articolo tratto da: “il sole 24 ore”, “la stampa.it”.

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