Daspo, la giustizia che non c’è!

Daspo… una parola che tanto fa discutere, un termine che riflette agli occhi delle altre nazioni come di “giustizia e pena esemplare …. giustizia appunto in un paese dove la GIUSTIZIA non esiste minimamente, un termine che rappresenta quindi solo una parola del vocabolario “Treccani”.

Ma andiamo in ordine e cerchiamo di capire innanzitutto cosa è questo famigerato Daspo.

Facendo una breve ricerca sul web (in particolare tramite il famoso motore di ricerca di Wikipedia) si riscontra che “il Daspo (da D.A.SPO., acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) è una misura prevista dalla legge italiana al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi.

Questo problema della violenza durante le manifestazioni sportive esplose in tutta la sua gravità il 29 maggio 1985, in occasione della finale di coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles, quando la violenza degli hooligans inglesi causò la morte di 39 persone, tra cui 32 italiani. Questo episodio scosse l’opinione pubblica a livello europeo e condusse, sotto l’egida del Consiglio d’Europa, alla firma, e successiva ratifica, di un’apposita convenzione conclusa a Strasburgo il 19 agosto 1985.

Questo quanto si evince dalla Convenzione di Strasburgo:

La Convenzione Europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio si pone l’obiettivo specifico della prevenzione e controllo non soltanto dei fenomeni durante le partite di calcio ma anche inerenti agli altri sport e manifestazioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche in cui si temano violenze o disordini degli spettatori. La Convenzione pone un punto fermo sulle modalità di elaborazione e di attuazione di tali provvedimenti, enfatizzando una maggiore presenza dei servizi d’ordine e l’adozione, se del caso, di una legislazione che commini pene appropriate o, all’occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori.

Successivamente, numerose raccomandazioni, risoluzioni e decisioni da parte delle Istituzioni comunitarie si susseguirono negli anni.

La “nostra” normativa nazionale, venne introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 e ad esse seguirono varie norme.

In breve il contenuto di tale provvedimento è riassumibile in poche righe:

il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata va da uno a cinque anni, in base alle modifiche del cosiddetto Decreto Pisanu varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania. Per chi persevera negli errori tale provvedimento può arrivare anche ad otto anni.

Può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia in concomitanza temporale delle manifestazioni vietate. Viene sempre notificato all’interessato; nel caso in cui ad esso si affianchi anche la prescrizione della firma, è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Entro 48 ore dalla notifica ne deve seguire la convalida da parte del GIP presso il medesimo Tribunale, solo per la parte attenente la firma. Il Questore può autorizzare l’interessato, in caso di gravi e documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi possa recarsi per apporre le firme d’obbligo in concomitanza delle manifestazioni sportive.

Mai provvedimenti o leggi sono state fatte così perfette in Italia potremmo dire, ma il Daspo non è immune di critiche o di pecche:

Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una segnalazione e non necessariamente dopo una condanna penale comporta sospetti di incostituzionalità!

In realtà, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato, compromettendo di fatto alcune libertà fondamentali come quella di circolazione (art. 16 della Costituzione).

Sorvolando su episodi gravi e giustamente punibili (a prescindere se o meno all’interno di un qualunque impianto sportivo), ricordiamo che i divieti sono esageratamente restrittivi. Quello che qualche anno fa era considerato all’ordine del giorno, come ad esempio l‘accensione di festanti fiaccole o giochi pirotecnici, oggi sono inquadrate come situazioni da daspare. Inoltre nessun battibecco è ammissibile, per la questura, all’interno dello stadio o nei luoghi adiacenti, nè tra tifoserie avversarie nè all’interno di una stessa tifoseria. Tutte le pezze (bandiere o striscioni) devono essere controllate prima dell’ingresso nell’impianto sportivo …. e proprietari di pezze considerate non idonee sono soggetti a Daspo (ed ovviamente a sequestro….)

…. a questo punto stiamo solo attendendo che considerino Daspo anche le situazioni di consumo di ossigeno superiore a quanto raccomandato dalla prossima “successiva revisione!”

 

 

 

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